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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 69 Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'in- canto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta. Art. 70 Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle condizioni del contratto; d conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'onere. Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti. Art. 71 Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sai continuato nel primo giorno seguente non festivo. Art. 72 Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, nè le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'ammi- nistrazione. Art. 73 L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi: a) col metodo di estinzione di candela vergine; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o mi nimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta; d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di rimonta, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifici dello Stato. Art. 74 Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguir ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima. Art. 75 Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale. In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti. Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ci non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte gi pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte. Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi. Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito. Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre offerte. L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili. Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda. Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda se- greta. Art. 76 Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'art. 73, si osservano, quanto al metodo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saran- no eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato nella scheda. Art. 77 Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Art. 78 Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'articolo 75 le schede di offerta pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato. Art. 79 Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintantoché‚ il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo in- canto. Art. 80 Nelle aste tenute nei modi indicati agli arte. 75 e 76, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevono simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta se- condo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte. I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75. Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda le lire 100.000.000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R.D. 3 maggio 1863 n. 1069, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento. Art. 81 Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riterisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario. La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto. I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché‚ l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per es- sere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui inte- stato. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione. Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto. Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione. Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
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